Collegio docenti

Detto organo collegiale, istituito con decreto 416 nel 1974, confluito nel decreto legislativo n° 297 del 1994, fissa il suo funzionamento

Cosa fa

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI
Art.1 – Composizione
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
Art.2 – Competenze / Attribuzioni
Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Per ciò che riguarda le attribuzioni del Collegio si riporta in sintesi quanto previsto dalla normativa vigente, rimandando ad essa per una visione più dettagliata ed approfondita. Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:
· elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto nonché delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;
· cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;
· formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità orientamento e/o riorientamento scolastico;
· provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
· propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Art.3 – Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un Collaboratore. In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni:
• formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
• convoca e preside il Collegio;
• accerta il numero legale dei presenti;
• apre la seduta;
• riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente che ne faccia richiesta e garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito;
• garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
• chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
• fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
• affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un suo collaboratore;
• designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari;
• attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
• autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.
Art.4 – Validità della seduta e dell’organo
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve esistere anche al momento di ogni votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere la verifica del numero legale dei presenti.
Art. 5 – Convocazione
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta per quadrimestre. All’occorrenza, il Dirigente può variare la data di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 degli aventi diritto o quando il Dirigente ne ravvisi la necessità. La comunicazione dell’o.d.g. è contestuale alla convocazione e viene data con almeno 5 (C.M. 105/1975) giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. Laddove possibile, la circolare è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al collegio preparate dal dirigente scolastico, dalle commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti.
Art. 6 – Ordine del giorno
L’ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L’inversione dell’ordine o l’inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi in votazione all’inizio della seduta. L’inserimento, seduta stante, di un nuovo punto all’ordine del giorno, è consentita solo nel caso in cui tutti gli aventi diritto siano presenti e si decida all’unanimità, mentre l’inversione dei punti all’odg richiede unicamente la maggioranza dei voti validamente espressi. (TAR della Lombardia (BS) con decisione n. 321 del 10/07/65; Consiglio Stato con decisione n. 679 del 14/07/70) Al termine di ogni seduta può essere proposto un argomento da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva, purché riceva l’approvazione di almeno 1|3 dei votanti.
Art.7 – Discussione
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente da lui individuato. Durante la discussione il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito concedendo la parola secondo l’ordine di iscrizione:
1) ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 10 minuti;
2) ogni docente può effettuare brevi interventi di non più di 5 minuti. Nell’intervento specificherà se trattasi:
a) di richiesta di chiarimenti
b) di emendamenti
c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.
d) Nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento.
e) Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 5 minuti.
In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le eventuali proposte di rettifica o rifiutarle. Consiglio di Stato – Sez.V, decisione 14/7/1970 n.679: “E’ legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all’ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso deliberando all’unanimità”.
Art. 8 Emendamenti
Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi e devono essere presentati in forma scritta. Gli emendamenti devono essere votati singolarmente prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste un solo emendamento, viene posto in votazione ed approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Se su un singolo argomento vengono presentati più emendamenti, il Dirigente Scolastico mette ai voti, seguendo l’ordine di presentazione, tutte le proposte per individuare quella che ottiene il maggior numero di consensi. Quest’ultima viene poi posta in votazione ed approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Su ogni emendamento i docenti possono prendere la parola per un tempo massimo di 5 minuti per ogni intervento.
Art. 9 Fatto personale
Il fatto personale sussiste quando ad un componente del collegio docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse durante la discussione. L’interessato può chiedere la parola per fatto personale e intervenire per non più di 5 minuti. L’intervento per fatto personale ha la precedenza nell’ordine di discussione.
Art. 10 Mozione
E’ mozione qualsiasi valutazione, espressione di giudizio e/o di volontà proposta in forma scritta da un componente del collegio docenti. Di norma la mozione va presentata in forma scritta al dirigente scolastico almeno due giorni prima della seduta del collegio docenti; il dirigente scolastico provvede a informarne il collegio docenti. La mozione deve indicare i proponenti, che devono essere almeno il 10% degli aventi diritto e il punto all’o.d.g. a cui fa riferimento. Qualora se ne ravvisi specifica necessità la mozione può essere presentata da almeno il 10% degli aventi diritto anche durante la seduta e posta in votazione al termine della trattazione di tutti gli oggetti all’ordine del giorno. Durante una seduta non possono essere presentate più di due mozioni.
Art. 11 Deliberazione
È l’atto tipico di espressione di volontà del collegio docenti. Essa è perfezionata col voto del collegio docenti dopo le fasi della proposta e della discussione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. Al termine del voto su una proposta di delibera non è possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.
Art. 12 Validità delle deliberazioni e votazioni
Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del collegio docenti sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni di legge prescrivano diversamente. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. (Circ. 771/1980) Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente. (T.U. art.37) Poiché il numero legale della seduta è raggiunto con la presenza di più della metà degli aventi diritto, ogni votazione è valida se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti (o nel caso di scrutinio segreto la somma delle schede votate, di quelle bianche e di quelle nulle) corrisponde a più della metà degli aventi diritto. Gli aventi diritto presenti in aula che non partecipano alla votazione concorrono comunque alla formazione del numero legale. Prima di ogni votazione ogni docente può chiedere la verifica della presenza del numero legale. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno 1\3 dei presenti si procede per appello nominale. La verifica del voto per alzata di mano o per appello nominale è effettuata dal Dirigente e dai suoi Collaboratori. Le votazioni inerenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda. Tale procedura è gestita dalla commissione elettorale. La proclamazione dell’esito del voto è effettuata dal Presidente.
Art. 13 Votazioni a scrutinio segreto
Per le votazioni a scrutinio segreto relative all’elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente, ogni votante può esprimere più preferenze secondo quanto indicato dalla commissione elettorale. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d’età.
Art.14 Aggiornamento Collegio
Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista, il collegio può decidere, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, se continuare i lavori oppure aggiornarsi ad altra data. La durata massima di una riunione del collegio docenti viene fissata in quattro ore.
Art. 15 Seconda votazione e rinvio
Se su un punto all’odg che richiede una delibera, nessuna delle proposte poste in votazione raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, la trattazione dell’argomento viene nuovamente aperta, per consentire approfondimenti e confronti tra docenti, o rinviata. Viene approvata la proposta (riapertura della discussione o rinvio) che ottiene il maggior numero di voti. Qualora si decida per il rinvio, il collegio docenti viene aggiornato al primo giorno utile, per procedere ad una nuova disamina del punto in oggetto. Così pure, se a seguito della riapertura della discussione e della seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, si procede al rinvio. Nella stessa seduta sono ammesse complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento.
Art. 16 Verbalizzazione
Il verbale del Collegio Docenti è redatto dal Segretario. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei collaboratori. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato in maniera alquanto succinta, tranne il caso in cui l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi, che dovranno essere presentate in forma scritta. Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 Articolazione del Collegio dei docenti
1. Per l’esercizio delle competenze di cui all’art. 7 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti (Scuola dell’Infanzia-primaria secondaria).
2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazioni, ecc.) riferite alla singola scuola il capo di istituto può convocare solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola. (DPR 157/98)
3. L’attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 16.4.94, n. 297. Art. 18 Approvazione del Regolamento e Modifiche Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione, che deve avvenire con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il Collegio può prendere in esame, su indicazione del Dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica e/o integrazioni del Regolamento. Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all’o.d.g. della seduta del collegio docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica, se le proposte vengono presentate durante una seduta, o all’o.d.g. della prima seduta programmata dopo il deposito delle stesse. Le proposte di modifica e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il presente Regolamento è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola.
Art. 19 Pubblicità degli atti e delle deliberazioni
I verbali e le delibere del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne faccia parte.


TABELLA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO PRIMARIA

TABELLA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO SECONDARIA

TABELLA GIUDIZIO GLOBALE II QUADRIMESTRE PRIMARIA

TABELLA GIUDIZIO GLOBALE II QUADRIMESTRE SECONDARIA


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