Descrizione
L’Organo di Garanzia
- obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;
- compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
Quando è stato introdotto?
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5)*.
Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).
Quali sono le sue funzioni?
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d’istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
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